IMU

Ultima modifica 29 giugno 2023

TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili)

La TASI è stata istituita dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014).

E' rimasta in vigore fino al 31 dicembre 2019, quale tributo compreso nella IUC (Imposta Unica Comunale composta da IMU -TASI - TARI), abrogata con la Legge di Bilancio 2020 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

A decorrere dall’anno 2020 è stata abrogata la TASI ed è stata istituita la "nuova IMU" che accorpa i due precedenti tributi (IMU e TASI).

 

IMU (Imposta Municipale Propria)

L’imposta IMU (acronimo di "Imposta Municipale Unica o Propria") è stata introdotta con il Decreto legislativo 14/03/2011, n.23 e la sua applicazione è stata anticipata al 2012 dal Decreto legge 06/12/2011, n. 201.

Nel corso degli anni è stata oggetto di diverse revisioni normative, e attualmente è disciplinata dalle disposizioni di cui alla Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 739-783.

Dal 2020 l'IMU riunisce in un’unica imposta sia la precedente IMU che la TASI, mantenendo però struttura e impostazione fiscale dei vecchi tributi: la nuova IMU mantiene infatti l’esenzione già prevista per IMU e TASI per l'abitazione principale.

L'imposta e' dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si e' protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si e' protratto per almeno quindici giorni e' computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Le aliquote sono determinate ogni anno dall’Amministrazione comunale con Delibera di Consiglio.

I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facolta' del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

Nel caso di omesso o insufficiente pagamento entro i termini sopra indicati, i contribuenti potranno regolarizzare la propria posizione utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso, applicando all’imposta dovuta le sanzioni e gli interessi previsti dalla legge.

L’ufficio è a disposizione de​l contribuente per le consulenze riguardanti il calcolo dell’imposta esclusivamente per immobili che si trovano nel Comune di Concesio.

Il versamento dell’imposta è effettuato esclusivamente mediante modello F24 presentabile presso Banche, uffici postali e ricevitorie.

CHI DEVE PAGARE L’IMU

L'IMU è dovuta in caso di possesso di immobili, esclusa l’abitazione principale o assimilata (salvo quelle in categoria A/1, A/8 o A/9).

I soggetti passivi dell’imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

 

ESENZIONI D’IMPOSTA

Non si paga l’IMU sull'abitazione principale e le relative pertinenze:

  • per "abitazione principale" si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente
  • per "pertinenze dell’abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità a uso abitativo.

Sono assimilate all’abitazioni principali  (quindi esenti dal pagamento imu)  - Legge 27/12/2019, n. 160, art.1, com. 740:

  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal Decreto ministeriale 22/04/2008, adibiti ad abitazione principale
  • la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso
  • un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia a ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dal Decreto legislativo 19/05/2000, n. 139, art. 28, com. 1, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica
  • l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. La predetta agevolazione può essere applicata per una sola unità immobiliare.

Continuano a essere assoggettate all'IMU le abitazioni principali delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze.

Sono inoltre esenti:

  • i TERRENI AGRICOLI siti a Concesio, in quanto il comune rientra nell’elenco dei comuni montani come riportato nella circolare MEF n. 9/1993.
  • Dal 2022 sono esenti i BENI MERCE ossia gli immobili di proprietà di imprese edili, costruiti e destinati alla vendita, non locati, finché rientrano in questa condizione (art. 1, comma 751 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160);
  • gli IMMOBILI OGGETTO DI SFRATTO: Il comma 81 dell’art. 1 della Legge n. 197/2022 ha introdotto l’esenzione per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, 2° comma (violazione di domicilio), o 633 del codice penale (invasione di terreni o edifici) o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo dovrà comunicare al comune interessato, secondo modalità telematiche da stabilire con decreto ministeriale (ad oggi non ancora emanato), il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione. Analoga comunicazione dovrà essere trasmessa nel momento in cui cessa il diritto all’esenzione.

RIDUZIONI D’IMPOSTA

 RIDUZIONI DEL 50% DELLA BASE IMPONIBILE:

  • Per le unità immobiliari (escluse le abitazioni cat. A1, A8 e A9 e relative pertinenze) concesse in comodato gratuito a parenti di primo grado in linea retta (genitori e figli). Per poter usufruire del beneficio devono manifestarsi contemporaneamente le seguenti condizioni:

 - Il contratto di comodato (scritto o verbale) deve essere registrato;

 - Il comodante deve essere proprietario di una sola abitazione in Italia e deve avere la residenza anagrafica e la dimora abituale nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale.

- La riduzione spetta, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.

  • Per gli immobili dichiarati inagibili: la riduzione si applica a fabbricati di fatto non utilizzati e limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario;
  • Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: Le condizioni che danno diritto a detta riduzione vanno dichiarate con il modello di dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo al loro verificarsi.

 RIDUZIONI DEL 50% DELL’IMPOSTA:

  • Per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.

 

RIDUZIONI DEL 25% DELL’IMPOSTA:

  • Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 ai sensi dell’art.2 c.3 e art.5 cc 1 – 2 – 3.

 

BASE IMPONIBILE DELL’IMPOSTA:

  • FABBRICATI: La base imponibile è rappresentata dalla rendita catastale rivalutata del 5% e poi moltiplicata per:
  • 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi A10) e categorie catastali C2 – C6 – C7;
  • 140 per i fabbricati della categoria catastale B e delle categorie catastali C3 – C4 -C5;
  • 80 per i fabbricati della categoria catastale A10 e D5;
  • 65 per i fabbrcati del gruppo catastale D (esclusi D5);
  • 55 per i fabbricati della categoria catastale C1.

 

  • AREE EDIFICABILI: La base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

 

DICHIARAZIONE IMU

Il termine di presentazione della dichiarazione IMU è il 30 giugno dell’anno successivo al verificarsi dell’evento.

 

INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi in orario sportello presso l’ufficio imu o con appuntamento telefonando al n.0302184166 – email: imutasi@comune.concesio.brescia.it

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